Art. 4
Status giuridico, uffici locali
In vigore dal 12 lug 2004
1. L’Autorità è un organismo della Comunità. Essa è dotata di personalità giuridica.
2. L’Autorità gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare può acquistare od alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Autorità ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in altri paesi che partecipano al programma a norma dell'.
4. L’Autorità è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
Storico versioni
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