Art. 6

Compiti del consiglio di amministrazione

In vigore dal 12 lug 2004
Il consiglio di amministrazione a) nomina il direttore esecutivo a norma dell', paragrafo 2; b) adotta, entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità; c) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Autorità a norma degli ; d) è responsabile di tutte le decisioni relative ai compiti di cui all', lettera j), che devono essere adottate in ogni caso in seguito alla consultazione, o in base a proposte, del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema; e) esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo; f) adotta le disposizioni particolari necessarie all’attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, a norma dell’; g) adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Autorità e la trasmette, entro il 15 giugno, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti; l’Autorità trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione; h) adotta il suo regolamento interno.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/1321 — Compiti del consiglio di amministrazione | Portale Normativo