Art. 10

Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema

In vigore dal 12 lug 2004
1.   Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto di un rappresentante per Stato membro e di uno per la Commissione scelti fra gli esperti di sicurezza riconosciuti. Un rappresentante dell'SG/AR partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. 2.   Il comitato viene consultato e può presentare proposte sulle questioni relative alla sicurezza e alla protezione del sistema di cui all', lettera j). 3.   Il comitato elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri e adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1321:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Regolamento (UE) 2004/1321 — Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema | Portale Normativo