Art. 10
Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema
In vigore dal 12 lug 2004
1. Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto di un rappresentante per Stato membro e di uno per la Commissione scelti fra gli esperti di sicurezza riconosciuti. Un rappresentante dell'SG/AR partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.
2. Il comitato viene consultato e può presentare proposte sulle questioni relative alla sicurezza e alla protezione del sistema di cui all', lettera j).
3. Il comitato elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri e adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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