Art. 6

Condizioni di ammasso

In vigore dal 6 lug 2004
1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto. 2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi: a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso; b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi; c) la data di entrata all'ammasso; d) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino; e) la data di svincolo dall'ammasso. 3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue: a) l'identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all'ammasso privato; b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso; c) il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata; d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito. 4.   I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.
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