Art. 9
Comunicazioni
In vigore dal 6 lug 2004
Gli Stati membri comunicano entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione, i seguenti dati:
a)
i quantitativi sotto contratto all'inizio del mese per i seguenti formaggi:
—
formaggi a lunga conservazione,
—
Pecorino romano,
—
Kefalotyri e Kasseri;
b)
i quantitativi di formaggi per i quali sono stati conclusi contratti di ammasso nel corso del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a);
c)
i quantitativi di formaggi per i quali i contratti di ammasso sono venuti a scadenza nel corso del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a);
d)
i quantitativi di formaggi sotto contratto alla fine del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a).
Storico versioni
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