Art. 9

Comunicazioni

In vigore dal 6 lug 2004
Gli Stati membri comunicano entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione, i seguenti dati: a) i quantitativi sotto contratto all'inizio del mese per i seguenti formaggi: — formaggi a lunga conservazione, — Pecorino romano, — Kefalotyri e Kasseri; b) i quantitativi di formaggi per i quali sono stati conclusi contratti di ammasso nel corso del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a); c) i quantitativi di formaggi per i quali i contratti di ammasso sono venuti a scadenza nel corso del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a); d) i quantitativi di formaggi sotto contratto alla fine del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a).
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