Art. 7

Controlli

In vigore dal 6 lug 2004
1.   Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale. 2.   L'organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui all', paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità controllata. 3.   Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso. Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite all'ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell'ammasso contrattuale oppure dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se esse hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza. Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore al termine di cinque giorni lavorativi di cui al secondo comma. 4.   I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano: a) la data del controllo; b) la sua durata; c) le operazioni effettuate. La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito e deve essere inserita nel fascicolo di pagamento. 5.   Qualora si riscontrino irregolarità su oltre il 5 % dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente. Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane. 6.   Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2004/1244 — Controlli | Portale Normativo