Art. 4

Contratto di ammasso

In vigore dal 6 lug 2004
1.   I contratti di ammasso privato sono conclusi dall'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «contraenti». 2.   Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto. La domanda deve pervenire all'organismo di intervento entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata all'ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per i quali le operazioni di entrata all'ammasso siano state concluse. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda. Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all'organismo di intervento con un ritardo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %. 3.   Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all'ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative: a) al quantitativo di formaggi oggetto del contratto; b) ai termini di esecuzione del contratto; c) all'importo dell'aiuto; d) all'identificazione dei magazzini. 4.   Il contratto di ammasso è concluso entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto. 5.   Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all', formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/1244 — Contratto di ammasso | Portale Normativo