Art. 8

Aiuti all'ammasso

In vigore dal 6 lug 2004
1.   Le aliquote di aiuto sono fissate come segue: a) 10 EUR/t per le spese fisse; b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino; c) per le spese finanziarie, un importo per giorno di ammasso contrattuale, pari a: i) 0,23 EUR/t per i formaggi a lunga conservazione, ii) 0,28 EUR/t per il Pecorino romano, iii) 0,39 EUR/t per i formaggi Kefalotyri e Kasseri. 2.   Quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni non è concesso alcun aiuto. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni. Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all', paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che i formaggi sono rimasti all'ammasso alle condizioni contrattuali. 3.   L'aiuto è versato a richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all', paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto. Tuttavia, qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2004/1244 — Aiuti all'ammasso | Portale Normativo