Art. 6
Condizioni di ammasso
In vigore dal 6 lug 2004
1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.
2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:
a)
la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
b)
l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
c)
la data di entrata all'ammasso;
d)
la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;
e)
la data di svincolo dall'ammasso.
3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:
a)
l'identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;
b)
le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
c)
il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;
d)
l'ubicazione dei prodotti nel deposito.
4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.
Storico versioni
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