Art. 8

Programma di lavoro

In vigore dal 26 apr 2004
1.   La Commissione garantisce l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004-2006, che viene istituito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e in funzione delle dotazioni di bilancio disponibili. 2.   Le azioni cofinanziate dal programma comunitario hanno una durata massima di 4 anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1590:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo