Art. 4
Azioni ammissibili
In vigore dal 26 apr 2004
1. Il programma comunitario di cui all' comprende azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento, ai sensi degli .
2. Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria, zootecnica, di salute animale, sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e sul catalogo comune delle varietà; tali azioni tengono conto di quanto segue:
a)
altre attività intraprese a livello comunitario;
b)
processi, sviluppi e accordi a livello internazionale nel settore, ed in particolare:
—
la convenzione sulla diversità biologica,
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il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura,
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il piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e altre iniziative nell'ambito della FAO,
—
la strategia europea per la conservazione delle specie vegetali e le risoluzioni interessate delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa,
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la strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento,
—
i programmi attuati in vari ambiti internazionali quali il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks) (ECP/GR), il punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point) (ERFP) dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali (European Forest Genetic Resources Programme) (Euforgen) e il gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale (Consultative Group on International Agricultural Research) (CGIAR).
Storico versioni
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