Art. 2
Campo d'applicazione
In vigore dal 26 apr 2004
1. Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura.
2. Nell'ambito del presente regolamento non sono concessi finanziamenti:
a)
per gli impegni ammissibili ai sensi del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come specificato all' del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (17);
b)
per le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1590:oj#art-2