Art. 2 · Campo d'applicazione

Art. 2

Campo d'applicazione

In vigore dal 26 apr 2004
1.   Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura. 2.   Nell'ambito del presente regolamento non sono concessi finanziamenti: a) per gli impegni ammissibili ai sensi del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come specificato all' del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (17); b) per le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.
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