Art. 5
Azioni mirate
In vigore dal 26 apr 2004
Le azioni mirate comprendono:
a)
le azioni che incentivano la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
b)
l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola;
c)
l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle strutture in situ (risorse) oltre che delle banche dati attualmente disponibili o in via di costituzione sulla base degli inventari nazionali;
d)
la promozione di scambi periodici di informazioni tecniche e scientifiche tra organismi competenti degli Stati membri, in particolare sull'origine e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili.
Le azioni di cui alla lettera a) sono transnazionali e, in questo, tengono conto, se opportuno, degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche, e incentivano o integrano, a livello comunitario, le iniziative in atto a livello nazionale o regionale. Le azioni in questione non possono comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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