Art. 15

Procedura di comitato

In vigore dal 26 apr 2004
1.   La Commissione è assistita da un comitato sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (di seguito «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   Il comitato è informato periodicamente sullo stato di attuazione del programma comunitario.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2004/1590 — Procedura di comitato | Portale Normativo