Art. 15
Procedura di comitato
In vigore dal 26 apr 2004
1. La Commissione è assistita da un comitato sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato è informato periodicamente sullo stato di attuazione del programma comunitario.
Storico versioni
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