Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 26 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
J. WALSH
(1) GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).
(3) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(4) GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(5) GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(6) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(8) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(9) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(10) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
(11) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(12) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(13) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(14) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(15) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(17) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32.
(18) GU L 248 del 10.9.2002, pag. 1.
(19) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
ALLEGATO I
PROGRAMMA COMUNITARIO: AZIONI E SETTORI AMMISSIBILI
1. Azioni e settori ammissibili
Il programma comunitario riguarda le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzo di risorse genetiche attualmente in corso nel territorio della Comunità. Gli organismi oggetto delle attività sono vegetali (piante con riproduzione mediante semi), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.
Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (sementi, embrioni, seme e polline), nonché collezioni ex situ, in situ e in azienda agricola. Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche.
La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza significativa — o che verosimilmente potrebbero presentarla in futuro — in agricoltura, in orticoltura ed in silvicoltura nella Comunità.
Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:
a)
la diversificazione della produzione in agricoltura;
b)
il miglioramento della qualità dei prodotti;
c)
la gestione e l'uso sostenibili delle risorse naturali e agricole;
d)
il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale;
e)
l'individuazione di prodotti per nuovi utilizzi e mercati.
Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'inventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscenze e competenze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) su metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni, gusti, ecc., tipici della loro regione. Queste ultime informazioni non dovrebbero essere presentate in forma narrativa bensì, per quanto possibile, secondo un formato standardizzato che permetta di reperire e recuperare agilmente i dati in un sistema relazionale di database.
Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e di catalogo comune delle varietà nonché alla normativa in materia fitosanitaria, zootecnica e di salute animale in vigore nella Comunità europea.
Occorre predisporre i mezzi opportuni, in funzione degli obiettivi della politica agricola comune e in conformità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione, della valutazione, della raccolta, della documentazione, dello sviluppo e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura che potrebbero contribuire a realizzare gli obiettivi e gli impegni già citati. In questo contesto l'obiettivo principale è fornire un sostegno efficace e pratico agli utilizzatori presenti e futuri delle risorse genetiche nella Comunità.
2. Azioni e settori non ammissibili
Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi destinati a sviluppare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi «modello» nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità. L'adeguamento dei metodi esistenti ai fini della realizzazione di un'attività che rientra nel presente regolamento potrebbe, tuttavia, essere ritenuto ammissibile nell'ambito del presente programma comunitario.
Le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea non possono essere finanziate.
Nessun sostegno finanziario ai sensi del presente programma è previsto per gli impegni già in corso negli Stati membri e/o ammissibili a norma del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come indicato all' del regolamento (CE) n. 445/2002. Devono tuttavia essere incentivate le azioni che possono creare sinergie tra il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il presente programma.
Le azioni che interessano vegetali inferiori, animali inferiori e microrganismi, compresi i funghi, sono ammissibili solo se sono allevati o coltivati sul terreno e quando sono o potrebbero essere utilizzati in agricoltura, compresi gli organismi adatti all'uso come agenti di controllo biologico in agricoltura nel senso più ampio. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o simbionte e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi. La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate alle priorità summenzionate.
3. Tipi di azioni
Il programma comunitario concernente le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di risorse genetiche in agricoltura è attuato mediante azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento. Verranno promossi i seguenti tipi di iniziative.
3.1. Azioni mirate
Le azioni che mirano alla conservazione ex situ, in situ e nell'azienda agricola, alla caratterizzazione, alla valutazione, alla raccolta, alla documentazione, allo sviluppo e all'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono destinate a sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale. Tali azioni sono transnazionali e tengono conto, se opportuno, anche degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche; non possono invece comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.
Le azioni in questione dovrebbero dare un valore aggiunto (con la diffusione delle conoscenze, un maggiore uso delle risorse, il miglioramento delle metodologie, lo scambio fra Stati membri) ai programmi agroambientali per le specie, le provenienze, i cultivar o le razze a rischio che già beneficiano di finanziamenti a livello nazionale o regionale (ad esempio, caratterizzazione della diversità genetica e distanza tra rispettive razze, utilizzo di prodotti locali, coordinamento e ricerca di elementi comuni tra responsabili dei vari programmi).
In genere le azioni mirate sono svolte da partecipanti stabiliti nella Comunità e sono finanziate mediante il presente strumento, eventualmente in partenariato con organizzazioni di altre regioni del mondo. Priorità deve essere data alle attività per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri diversi. Occorre incentivare la partecipazione delle ONG e di altri soggetti nel settore della conservazione in situ/nell'azienda agricola.
Devono essere incoraggiati la diffusione e lo scambio di risorse genetiche europee per incrementare l'utilizzo di specie sotto-utilizzate, nonché l'uso di una vasta diversità di risorse genetiche per la produzione agricola sostenibile.
Per le risorse vegetali è attualmente disponibile, o in fase di definizione nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee (EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure), una rete basata sul web decentrata, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, degli inventari nazionali di collezioni ex situ (banche di geni), di strutture in situ (risorse) e di banche dati sulla base degli inventari nazionali. Occorre incentivare e migliorare ulteriormente lo sviluppo di inventari nazionali delle collezioni ex situ detenute nei paesi europei e l'istituzione di un catalogo di ricerca europeo (Eurisco) e creare inventari delle risorse in situ (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni).
Occorre istituire un inventario europeo basato sul web decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, sulle risorse genetiche forestali, comprese le risorse in situ (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni) e le collezioni ex situ; tale inventario dovrebbe basarsi sugli inventari nazionali e tener conto delle attività del programma Euforgen.
Per quanto riguarda le risorse genetiche animali detenute nelle aziende agricole, le iniziative dovrebbero riguardare principalmente l'istituzione di una rete europea di inventari nazionali che trattino aspetti amministrativi (quali l'origine e lo stato del finanziamento, lo stato delle razze e i rischi che corrono, l'ubicazione dei libri genealogici ecc.); tali inventari dovrebbero essere gestiti secondo il DAD-IS, il sistema d'informazione della strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento (AnGIR).
Per la conservazione ex situ delle risorse genetiche animali (seme, embrioni) dovrebbe essere creata una rete sul web di inventari nazionali e un catalogo di ricerca europeo per i dati minimi «di passaporto». L'inventario consiste soprattutto nella definizione, nella pubblicazione e nell'aggiornamento periodici delle strutture (di stoccaggio e conservazione) delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità come pure nell'elencazione delle attività in corso in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di tali risorse genetiche. Possono essere inclusi i dati minimi «di passaporto» dei singoli accessi.
Per le risorse genetiche microbiche occorre istituire una rete, basata sul web, di inventari nazionali delle risorse ex situ e in situ, nell'ambito della rete dei centri europei per le risorse biologiche (European Biological Resource Centre Network — EBRCN).
Devono essere incentivati gli scambi periodici di informazioni tra gli organismi competenti negli Stati membri, in particolare riguardo all'origine e alle caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili. In questo modo sarà più agevole creare una rete di inventari nazionali, che costituirà una guida delle collezioni delle risorse genetiche conservate e delle attività connesse in corso nella Comunità. L'obiettivo della rete in questione consiste nel sostenere le altre attività comunitarie e nazionali e nell'incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili del materiale conservato.
I costi connessi con la costituzione di capacità delle ONG, l'istituzione e il monitoraggio degli inventari, gli scambi periodici di informazioni tra organismi competenti negli Stati membri e la preparazione di pubblicazioni e rapporti periodici devono essere finanziati con gli importi totali stanziati per l'attuazione del programma.
3.2. Azioni concertate
Le azioni concertate sono destinate a migliorare il coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni (nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte negli Stati membri; tale obiettivo è conseguito principalmente con l'organizzazione di seminari e la presentazione di rapporti. In particolare tali azioni dovrebbero incentivare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione riguardo a questioni tematiche e ad azioni e programmi specifici locali (aziendali), regionali o nazionali (svolti o pianificati sotto la responsabilità degli Stati membri o da organismi non soggetti all'autorità di questi ultimi); sono comprese le azioni che sono o possono essere effettuate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999, del regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1) e del regolamento (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (2) o della direttiva 98/95/CE, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (3), al fine di coordinare tutte queste iniziative fra loro, con le misure da adottare a livello comunitario e con i processi, sviluppi e accordi internazionali nel settore. Le azioni concertate potrebbero anche includere attività di coordinamento su tematiche specifiche (risorse genetiche specifiche, di animali o piante coltivate) che si avvalgono di gruppi tecnici specializzati. Le azioni concertate hanno portata transnazionale.
3.3. Misure di accompagnamento
Azioni di accompagnamento specifiche comprendono attività di informazione, diffusione e consulenza che comportano:
—
l'organizzazione di seminari, di conferenze tecniche, workshop e riunioni occasionali con le organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi e soggetti interessati,
—
attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,
—
preparazione di rapporti tecnici,
—
attività di promozione dello sfruttamento dei risultati da parte del mercato (utenti).
4. Azioni mirate: altre precisazioni sui settori ammissibili
4.1. Risorse genetiche delle piante coltivate
1)
Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche delle piante coltivate (in situ ed ex situ); mantenimento e ulteriore perfezionamento del catalogo di ricerca europeo (Eurisco).
2)
Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze delle attività condotte in azienda agricola, compresi i concetti di utilizzo e commercializzazione, che possono incentivare l'impiego di coltivazioni sottoutilizzate, contribuendo così a diversificare l'agricoltura.
3)
Inventario e documentazione delle risorse in situ di parenti selvatici delle piante coltivate utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
4)
Creazione, mantenimento e perfezionamento di database europei sulle colture (European Central Crop Databases — ECCDB) contenenti dati sulla caratterizzazione e la valutazione; tali banche dati devono essere collegate alla rete di inventari nazionali e al catalogo Eurisco per i dati a livello di «passaporto».
5)
Istituzione e coordinamento delle collezioni permanenti europee ex situ sulla base delle collezioni ex situ esistenti a livello nazionale o di istituzioni, applicando i concetti alla base della condivisione delle responsabilità tra paesi europei per la conservazione delle risorse genetiche delle piante coltivate.
6)
Istituzione e coordinamento di una rete europea di campi e giardini per la conservazione e dimostrazione delle risorse genetiche di piante coltivate a rischio o sottoutilizzate.
7)
Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea.
8)
Raccolta delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea in conformità del diritto e degli obblighi internazionali.
4.2. Risorse genetiche forestali
1)
Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche forestali utilizzate o potenzialmente utili per la gestione sostenibile dei boschi e delle foreste in Europa.
2)
Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze sulle attività di conservazione e gestione delle risorse genetiche forestali.
3)
Analisi e preparazione di buone prassi di gestione operativa per le risorse genetiche forestali e integrazione delle attività connesse nei programmi nazionali su boschi e foreste.
4)
Istituzione di reti europee di risorse genetiche o unità di conservazione dei geni rappresentative per le specie interessate, onde migliorarne la conservazione e la caratterizzazione a livello europeo.
5)
Valutazione delle risorse genetiche forestali a livello di specie e di provenienze (compresa l'analisi delle sperimentazioni in caso di esperimenti esistenti sulle provenienze) che potrebbero essere importanti per la gestione sostenibile di boschi e foreste in Europa.
6)
Istituzione e coordinamento di collezioni per incentivare l'utilizzo di risorse genetiche per l'afforestazione, la riforestazione, il recupero e il miglioramento degli alberi a livello europeo.
7)
Raccolta di risorse genetiche forestali che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.
4.3. Risorse genetiche animali
1)
Creazione di una rete europea basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche animali ex situ ed in situ/nell'azienda agricola che tenga conto delle attività svolte nell'ambito dei coordinatori nazionali europei per la gestione delle risorse genetiche animali e sia collegata al sistema informativo DAD-IS della FAO.
2)
Definizione di criteri standard e comparabili validi in tutta Europa per individuare le priorità d'azione nazionali nel settore della conservazione e dell'utilizzazione sostenibili delle risorse genetiche animali e i requisiti connessi per la cooperazione internazionale.
3)
Istituzione di centri europei per la crioconservazione delle risorse genetiche animali che sfruttino le esperienze nazionali o istituzionali di crioconservazione.
4)
Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche animali (specie e razze) utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
5)
Istituzione di un sistema standard europeo per testare il rendimento delle risorse genetiche animali in agricoltura e per la documentazione delle caratteristiche delle razze e delle popolazioni di animali di allevamento a rischio.
6)
Creazione e coordinamento di una rete europea di aziende agricole simili al progetto «ARK farm», centri di soccorso e parchi di animali d'allevamento per le specie di animali d'allevamento europee a rischio.
7)
Sviluppo di programmi di selezione transnazionali comuni per le razze e le popolazioni a rischio. Definizione di norme per lo scambio di informazioni, il materiale genetico e gli animali da riproduzione.
8)
Elaborazione di strategie che incrementino la redditività delle razze locali (per creare legami tra le razze locali e i prodotti tipici da esse derivati, per individuare e promuovere il valore delle razze locali per i servizi ambientali come la conservazione del paesaggio o la gestione degli ecosistemi agricoli, e per il contributo che danno all'aspetto di multifunzionalità che caratterizza l'agricoltura, ad esempio il mantenimento della diversità culturale nelle zone rurali, lo sviluppo rurale e il turismo ecc.).
9)
Definizione di strategie per promuovere l'utilizzo di risorse genetiche animali sottoutilizzate che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(3) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.
ALLEGATO II
RIPARTIZIONE FINANZIARIA INDICATIVA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO
%
Azioni
90
Azioni mirate
73
—
Promozione della conservazione ex situ e in situ, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale
(53)
—
Istituzione di inventari europei basati sul web, decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche in agricoltura (in particolare l'origine e le caratteristiche), attività, strutture e banche dati sulla conservazione attualmente disponibili o in via di preparazione nella Comunità
(20)
Azioni concertate
9
Scambio di informazioni su questioni tematiche riguardo ad azioni e programmi nazionali con l'obiettivo di migliorare il coordinamento di tali iniziative e di coordinarle con le misure intraprese a livello comunitario e con gli sviluppi nelle sedi internazionali
Misure di accompagnamento
8
Iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici
Assistenza tecnica e consulenza di esperti (valutazione)
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