Art. 12

Assistenza tecnica

In vigore dal 26 apr 2004
1.   A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può avvalersi della competenza tecnica e scientifica di esperti per l'esecuzione del programma comunitario, compresa la consulenza tecnica per la preparazione degli inviti a presentare proposte, la valutazione delle relazioni tecniche e finanziarie, la comunicazione e l'informazione. 2.   A seguito di una procedura di gara nel settore degli appalti pubblici, conformemente agli articoli applicabili del titolo V del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è stipulato un contratto di servizi.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2004/1590 — Assistenza tecnica | Portale Normativo