Art. 8
Programma di lavoro
In vigore dal 26 apr 2004
1. La Commissione garantisce l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004-2006, che viene istituito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e in funzione delle dotazioni di bilancio disponibili.
2. Le azioni cofinanziate dal programma comunitario hanno una durata massima di 4 anni.
Storico versioni
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