Art. 39
In vigore dal 7 ott 2003
Per il periodo previsto all' della direttiva 2002/38/CE la Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli , siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.
Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.
Storico versioni
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