Art. 29
In vigore dal 7 ott 2003
1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attività a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 77/388/CEE, devono essere presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette dette informazioni per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo, le competenti autorità degli altri Stati membri sono informate del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.
Storico versioni
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