Art. 26

In vigore dal 7 ott 2003
Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 22 a 25, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo