Art. 22

In vigore dal 7 ott 2003
1.   Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma dell', paragrafo 6, lettera b), nella versione dell' nonies, della direttiva 77/388/CEE. Per consentire l'uso di tali informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime. 2.   Gli Stati membri provvedono a che la banca dati sia aggiornata, completa ed esatta. Criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, sono definiti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo