Art. 18

Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2:

In vigore dal 7 ott 2003
1) le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio; 2) la periodicità dello scambio; 3) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione. Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2003/1798 — Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2: | Portale Normativo