Art. 14

In vigore dal 7 ott 2003
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti, vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo