Art. 11
In vigore dal 7 ott 2003
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell'autorità interpellata, agli agenti dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.
2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, agenti designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni di cui all'. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.
3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Sezione 4 Controlli simultanei
Storico versioni
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