Art. 12

In vigore dal 7 ott 2003
Ai fini dello scambio di informazioni di cui all', due o più Stati membri possono consentire, ognuno nel proprio territorio, che si ricorra a controlli simultanei riguardo alla situazione tributaria di uno o più soggetti passivi che presentino un interesse comune o complementare, nel caso in cui tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo