Art. 13

In vigore dal 7 ott 2003
1.   Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli. 2.   Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente dello Stato membro, alla quale è stato proposto un controllo simultaneo, conferma all'autorità omologa l'assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo. CAPO III   RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA
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Art. 13 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo