Art. 10
In vigore dal 7 ott 2003
L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
Sezione 3 Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
Storico versioni
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