Art. 1
In vigore dal 7 ott 2003
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.
A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.
Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.
Per il periodo di cui all' della direttiva 2002/38/CE (9) esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto su servizi prestati con mezzi elettronici conformemente al regime particolare di cui all'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.
2. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
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