Art. 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 7 ott 2003
1)
autorità competente di uno Stato membro
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in Belgio:
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Le Ministre des Finances
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De Minister van financiën
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in Danimarca:
Skatteministeren
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in Germania:
Bundesministerium der Finanzen
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in Grecia:
Yπουργειο Oικονομίας και Οικονομικων
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in Spagna:
El Secretario de Estado de Hacienda
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in Francia:
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
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in Irlanda:
The Revenue Commissioners
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in Italia:
Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali
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in Lussemburgo:
L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines
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nei Paesi Bassi:
De minister van Financiën
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in Austria:
Bundesminister für Finanzen
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in Portogallo:
O Ministro das Finanças
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in Finlandia:
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Valtiovarainministeriö
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Finansministeriet
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in Svezia:
Chefen för Finansdepartementet
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nel Regno Unito:
The Commissioners of Customs and Excise
2)
«ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell', paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
3)
«servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 3, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;
4)
«funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell', paragrafo 4;
5)
«autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
6)
«autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
7)
«operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;
8)
«fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all', paragrafo 6, lettera b), della direttiva 77/388/CEE;
9)
«prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D, E e F, della direttiva 77/388/CEE;
10)
«acquisizione intracomunitaria di beni»: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l'articolo 28 bis, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE;
11)
«numero di identificazione IVA»: il numero previsto dall', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva 77/388/CEE;
12)
«indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;
13)
«scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti;
14)
«scambio automatico organizzato»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro nel momento in cui sono disponibili;
15)
«scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
16)
persona:
a)
una persona fisica;
b)
una persona giuridica; o
c)
dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
17)
«permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla banca dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;
18)
«con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
19)
«Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.
Storico versioni
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