Art. 2 · Ai fini del presente regolamento si intende per:

Art. 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 7 ott 2003
1) autorità competente di uno Stato membro — in Belgio: — Le Ministre des Finances — De Minister van financiën — in Danimarca: Skatteministeren — in Germania: Bundesministerium der Finanzen — in Grecia: Yπουργειο Oικονομίας και Οικονομικων — in Spagna: El Secretario de Estado de Hacienda — in Francia: Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie — in Irlanda: The Revenue Commissioners — in Italia: Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali — in Lussemburgo: L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines — nei Paesi Bassi: De minister van Financiën — in Austria: Bundesminister für Finanzen — in Portogallo: O Ministro das Finanças — in Finlandia: — Valtiovarainministeriö — Finansministeriet — in Svezia: Chefen för Finansdepartementet — nel Regno Unito: The Commissioners of Customs and Excise 2) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell', paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; 3) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 3, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento; 4) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell', paragrafo 4; 5) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente; 6) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente; 7) «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi; 8) «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all', paragrafo 6, lettera b), della direttiva 77/388/CEE; 9) «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D, E e F, della direttiva 77/388/CEE; 10) «acquisizione intracomunitaria di beni»: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l'articolo 28 bis, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE; 11) «numero di identificazione IVA»: il numero previsto dall', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva 77/388/CEE; 12) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA; 13) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti; 14) «scambio automatico organizzato»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro nel momento in cui sono disponibili; 15) «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro; 16) persona: a) una persona fisica; b) una persona giuridica; o c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; 17) «permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla banca dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici; 18) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 19) «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.
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