Art. 4

In vigore dal 7 ott 2003
1.   L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all' hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria. 2.   Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare l'informazione di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale. CAPO II   SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA Sezione 1   Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative
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