Art. 18
Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2:
In vigore dal 7 ott 2003
1)
le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;
2)
la periodicità dello scambio;
3)
le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.
Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:1798:oj#art-18