Art. 21

In vigore dal 7 ott 2003
L'attuazione delle disposizioni del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi ai debitori dell'IVA ai fini della raccolta di informazioni, né comportare oneri amministrativi sproporzionati. CAPO V   ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
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Art. 21 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo