Art. 42

In vigore dal 7 ott 2003
Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità del suo paese.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo