Art. 46
In vigore dal 7 ott 2003
1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.
2. Quando gli Stati membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.
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