Art. 43

In vigore dal 7 ott 2003
1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue: a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'; b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento; c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento. 2.   La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere. CAPO X   DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
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Art. 43 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo