Art. 48
In vigore dal 7 ott 2003
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. TREMONTI
(1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 87.
(2) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 121 e 191.
(3) GU C 80 del 3.4.2002, pag. 76.
(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).
(5) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 792/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1).
(6) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41.
(10) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).
Storico versioni
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