Art. 48

Art. 48

In vigore dal 7 ott 2003
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. TREMONTI (1)  GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 87. (2)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 121 e 191. (3)  GU C 80 del 3.4.2002, pag. 76. (4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27). (5)  GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 792/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1). (6)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9)  GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41. (10)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).
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