Art. 36

In vigore dal 7 ott 2003
1.   Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza. 2.   Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi. CAPO IX   CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
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Art. 36 Regolamento (UE) 2003/1798 | Portale Normativo