Art. 3

In vigore dal 19 dic 2000
I settori o prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all' sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri: a) opportunità di valorizzare la qualità, la natura tipica, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell'ambiente, dei prodotti in causa, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato; b) attuazione di un sistema di etichettatura per l'informazione dei consumatori e di un sistema di controllo e di rintracciabilità dei prodotti; c) necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore; d) opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP/IGP/STG, nonché dei prodotti biologici; e) opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei VQPRD, dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2000/2826 | Portale Normativo