Art. 2
Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:
In vigore dal 19 dic 2000
a)
azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
b)
partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con l'allestimento di padiglioni finalizzati a valorizzare l'immagine dei prodotti comunitari;
c)
azioni d'informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG), della produzione biologica, dell'etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti dalla normativa agricola, in particolare per le regioni ultraperiferiche;
d)
azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata;
e)
studi intesi a valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.
Storico versioni
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