Art. 5

In vigore dal 19 dic 2000
1.   Per ciascuno dei settori o dei prodotti considerati la Commissione definisce, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, una strategia recante le linee direttrici alle quali devono conformarsi le proposte di programmi di promozione e di informazione. 2.   Nel definire la strategia di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola». 3.   Le linee direttrici danno indicazioni generali, in particolare per quanto concerne: a) gli obiettivi perseguiti e il pubblico mirato; b) l'indicazione di uno o più temi che devono formare oggetto delle misure selezionate; c) il tipo di azioni da intraprendere; d) la durata dei programmi; e) la ripartizione indicativa, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste, dell'importo disponibile per la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei programmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:2826:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 2000/2826 | Portale Normativo