Art. 4

In vigore dal 19 dic 2000
1.   Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all', l'elenco dei temi e dei prodotti di cui all'. Tuttavia, all'occorrenza tale elenco può essere modificato nell'intervallo, secondo la stessa procedura. 2.   Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola».
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