Art. 7

In vigore dal 19 dic 2000
1.   In assenza di programmi d'informazione per una o più delle azioni di cui all', lettera c), presentate da organizzazioni di cui all', lo o gli Stati membri interessati stabiliscono il disciplinare, sulla base delle linee direttrici definite dalla Commissione, e selezionano mediante bando di gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare. 2.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione i programmi selezionati, corredati di un parere motivato sull'opportunità del programma, nonché sulla conformità dello stesso e dell'organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento e delle rispettive linee direttrici, nonché sulla valutazione del rapporto qualità/prezzo. 3.   Ai fini dell'esame da parte della Commissione dei programmi e della loro approvazione definitiva da parte degli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all', paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2000/2826 | Portale Normativo