Art. 3
In vigore dal 19 dic 2000
I settori o prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all' sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
opportunità di valorizzare la qualità, la natura tipica, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell'ambiente, dei prodotti in causa, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato;
b)
attuazione di un sistema di etichettatura per l'informazione dei consumatori e di un sistema di controllo e di rintracciabilità dei prodotti;
c)
necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore;
d)
opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP/IGP/STG, nonché dei prodotti biologici;
e)
opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei VQPRD, dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.
Storico versioni
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