Art. 32
In vigore dal 16 dic 1999
1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.
2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:
a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
b) la data di fabbricazione;
c) la data di entrata all'ammasso;
d) il numero della partita di ammasso;
e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;
f) la data di uscita dall'ammasso.
3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:
a) il numero della partita di ammasso dei prodotti conferiti all'ammasso privato;
b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
c) il quantitativo del burro o della crema, per partita di ammasso;
d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.
4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per numero di contratto.
Storico versioni
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