Art. 32

Art. 32

In vigore dal 16 dic 1999
1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto. 2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi: a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione; b) la data di fabbricazione; c) la data di entrata all'ammasso; d) il numero della partita di ammasso; e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino; f) la data di uscita dall'ammasso. 3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue: a) il numero della partita di ammasso dei prodotti conferiti all'ammasso privato; b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso; c) il quantitativo del burro o della crema, per partita di ammasso; d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito. 4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per numero di contratto.
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