Art. 35

In vigore dal 16 dic 1999
1. Se, al termine dei primi sessanta giorni di ammasso contrattuale, la qualità del burro o della crema subisce un calo qualitativo superiore a quello normalmente derivante dalla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati a sostituire, una sola volta per partita di ammasso e a loro spese, i quantitativi deteriorati con uno stesso quantitativo di burro o di crema ai sensi dell', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Qualora all'atto dei controlli durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso si riscontrino quantitativi deteriorati, l'aiuto non può essere versato per tali quantitativi. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita di ammasso ammissibile all'aiuto non può essere inferiore ad una tonnellata. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima del 16 agosto o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto, il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.
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Art. 35 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo